Il Decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12/05/2011, formalizza il IV Conto Energia per dare continuità al meccanismo di incentivazione per gli impianti fotovoltaici già avviato con i precedenti decreti:
- I Conto Energia con decreto 06/02/2006
- II Conto Energia del 19/02/2007
- III Conto Energia del 24/08/2010
Vengono definite 3 tipologie di impianti:
- impianti fotovoltaici, di cui al Titolo II, a loro volta distinti in piccoli impianti e grandi impianti;
- “piccoli impianti”: sono gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza <1MW, gli altri impianti fotovoltaici con potenza <200kW operanti in regime di scambio sul posto, nonché gli impianti fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001;
- “grande impianti”: tutti gli altri
- impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, di cui al Titolo III;
- impianti a concentrazione, di cui al Titolo IV.
Possono usufruire degli incentivi definiti nel provvedimento tutti gli impianti che entrano in esercizio dopo il 31/05/2011, fino al 31/12/2016. In tutti i casi la tariffa incentivante spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell’impianto (collegato al gestore di rete con i relativi contataori).
L’energia elettrica prodotta dagli impianti è incentivata per un periodo di 20 anni e la tariffa è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione. Entro quindici giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell’impianto, il soggetto responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante, completa di tutta la documentazione prevista dall’allegato
Impianti fotovoltaici (Titolo II)
Possono beneficiare delle tariffe incentivanti di cui al presente titolo, gli impianti fotovoltaici in possesso dei seguenti requisiti (art. 11)
Per impianti a terra:
- la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri;
- non sia destinato all’installazione degli impianti più’ del 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente.
Gli impianti devono essere conformi alle normative tecniche riportate nell’Allegato 1 al Decreto, essere realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti, come precisato nel DM 2/03/2009, ed essere collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate, in modo tale che ogni singolo impianto fotovoltaico sia caratterizzato da un unico punto di connessione alla rete elettrica non condiviso con altri impianti fotovoltaici.
La Delibera ha ribadito la possibilita dell¡¦installazione di un impianto fotovoltaico suddiviso in piu sezioni, ciascuna realizzata con la propria tecnologia e con una specifica caratterizzazione architettonica, a condizione che:
- all’impianto corrisponda un solo Soggetto Responsabile;
- ciascuna sezione dell’impianto sia dotata di autonoma apparecchiatura per la misura dell’energia elettrica prodotta;
- il Soggetto Responsabile consenta l¡¦acquisizione, per via telematica, delle misure rilevate dalle apparecchiature per la misura;
- la data di entrata in esercizio di ciascuna sezione sia univocamente definibile.
Ai fini del raggiungimento dei limiti di potenza incentivabile relativi alle singole tecnologie viene contabilizzata la sola potenza effettivamente realizzata e non la potenza totale dell’impianto dichiarata in fase di registrazione della prima sezione.
Il parallelo alla rete dell’ultima sezione deve avvenire entro e non oltre due anni dalla data di entrata in esercizio della prima sezione.
Nel caso di presentazione di documentazione non completa o non conforme il GSE può richiedere integrazione documentale. Il Soggetto Responsabile è tenuto a inviare l’integrazione entro 90 giorni dalla data di ricezione della suddetta richiesta.
Il GSE, dopo aver verificato la conformità della richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti alle disposizioni del Decreto e della Delibera, determina e assicura al Soggetto Responsabile l’erogazione della tariffa spettante entro 120 giorni dalla data di ricevimento della medesima richiesta, al netto dei tempi imputabili al Soggetto Responsabile.
Dal 03/03/2012 i moduli dovranno avere 10 anni di garanzia del prodotto.
Dal 01/06/2012 sarà necessario consegnare anche il certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante che l’azienda produttrice dei moduli stessi possiede le certificazioni ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14000 (Sistema di gestione ambientale); oltra al certificato di ispezione di fabbrica relativo a moduli e gruppi di conversione rilasciato da ente terzo notificato a livello europeo o nazionale, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati e degli altri criteri riportati alle precedenti lettere a) e b) e all’articolo 14, comma 1, lettera d).
Ai fini dell’attribuzione delle tariffe incentivanti, più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o riconducibili a un unico soggetto responsabile e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, il GSE definisce e pubblica ulteriori requisiti e regole tecniche volti ad evitare il frazionamento di un impianto in più impianti di ridotta potenza.
Il Decreto definisce una classificazione semplificata degli impianti fotovoltaici prevedendo la distinzione tariffaria tra due sole tipologie di intervento:
- gli impianti fotovoltaici sugli edifici, installati seguendo particolari modalità di posizionamento indicati nell’Allegato 2 del Decreto;
- gli altri impianti fotovoltaici, ovvero tutti gli impianti non ricadenti nella precedente tipologia ivi inclusi gli impianti a terra.
Per quanto stabilito nel Titolo II del Decreto, gli impianti fotovoltaici, i cui soggetti responsabili sono persone fisiche, persone giuridiche, soggetti pubblici o condomini di unita immobiliari ovvero di edifici, hanno diritto a una tariffa incentivante articolata secondo i valori indicati nella seguente tabella.

Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (Titolo III)
Il Titolo III del Decreto stabilisce che gli impianti fotovoltaici che utilizzano moduli e componenti speciali sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici degli edifici hanno diritto a specifiche tariffe incentivanti, riportate nella Tabella seguente:


Possono beneficiare delle tariffe incentivanti le persone fisiche, le persone giuridiche, i soggetti pubblici e i condomini di unità immobiliari ovvero di edifici.
Gli impianti, entrati in esercizio a partire dal 1° gennaio 2011, devono avere una potenza non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW.
Al fine di accedere alle tariffe sopra citate, gli impianti fotovoltaici dovranno utilizzare moduli e componenti con le seguenti caratteristiche:
- moduli e componenti speciali, sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici, quali:
- coperture degli edifici;
- superfici opache verticali;
- superfici trasparenti o semitrasparenti;
- superfici apribili e assimilabili quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili comprensive degli infissi.
- moduli e componenti che abbiano significative innovazioni di carattere tecnologico;
- moduli progettati e realizzati industrialmente per svolgere, oltre alla produzione di energia elettrica anche funzioni architettoniche fondamentali quali:
-
- protezione e regolazione termica dell’edificio;
- tenuta all’acqua e impermeabilizzazione della struttura edilizia sottesa;
- tenuta meccanica comparabile con l’elemento edilizio sostituito.
I moduli, inoltre, dovranno essere installati secondo le seguenti modalità:
- i moduli devono sostituire componenti architettonici degli edifici;
- i moduli devono comunque svolgere una funzione di rivestimento di parti dell’edificio, altrimenti svolta da componenti edilizi non finalizzati alla produzione di energia elettrica;
- da un punto di vista estetico, il sistema fotovoltaico deve comunque inserirsi armoniosamente nel disegno architettonico dell’edificio.
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Premi per impianti abbinati ad uso efficiente dell’energia (art.13)
I piccoli impianti sugli edifici possono beneficiare di un premio aggiuntivo rispetto alle tariffe previste dal presente titolo, qualora abbinati ad un uso efficiente dell’energia.
A seguito dell’esecuzione degli interventi, il soggetto responsabile presenta istanza per il riconoscimento del premio al GSE corredata delle certificazioni energetiche dell’edificio o unità immobiliare.
Il premio è riconosciuto a decorrere dall’anno solare successivo alla data di ricevimento dell’istanza e consiste in una maggiorazione, in misura pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita.
L’accesso al premio di cui al presente articolo è alternativo all’accesso ad altre forme di incentivazione riconosciute per i medesimi interventi che danno diritto al premio (es. detrazione 55%).
Premi per specifiche tipologie di impianti fotovoltaici (art.14)
La componente incentivante della tariffa individuata è calcolata con se seguenti modalità con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale:
- del 5% per gli “altri impianti” fotovoltaici, qualora i medesimi impianti siano ubicati in zone classificate come industriali, miniere, cave o discariche esaurite, area di pertinenza di discariche o di siti contaminati
- del 5% per i piccoli impianti, realizzati da comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti sulla base dell’ultimo censimento Istat effettuato prima della data di entrata in esercizio dei medesimi impianti, dei quali i predetti comuni siano soggetti responsabili;
- di 5 centesimi di euro/kWh per gli impianti “su edifici” installati in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
- del 10% per gli impianti il cui costo di investimento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b) per quanto riguarda i componenti diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile ad una produzione realizzata all’interno della Unione Europea.
Tariffe per pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline
Per impianti fotovoltaici i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline è riconosciuta una tariffa incentivante, riportata in Tabella 4, pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante agli impianti realizzati “su edifici” e a quella spettante agli “altri impianti fotovoltaici”.
Scarica il PDF del testo del decreto: 2011-05-07 decreto-quarto-conto-energia

